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Segnalazione di illecito – Whisteblowing

ANTILIA SRL svolge la propria attività uniformandosi a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità; il tutto nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali che internazionali che si applicano alle attività dalla stessa esercitate.

Il 15 marzo 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 24/2023 l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il DL allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) ed introduce le c.d. “segnalazioni esterne” attraverso i canali dell’A.NA.C.

Con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione di un illecito come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l’interesse pubblico collettivo, salvaguardando altresì l’integrità degli Enti pubblici o Società private.

Chi può segnalare?
Il segnalante è colui il quale – nel proprio contesto lavorativo – si accorge e/o viene a
conoscenza di fatti e condotte scorrette, di pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare l’interesse pubblico e/o il principio di imparzialità della pubblica amministrazione e l’integrità delle società private.

Quali organizzazioni sono interessate?
I soggetti del settore pubblico ed altri soggetti previsti all’articolo 1 del D.Lgs. 24/23;
le imprese private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
le imprese che hanno adottato Modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che hanno nominato un Organismo di Vigilanza (ODV).

Tutela del segnalante
Il segnalante non può subire ritorsioni di alcun genere.
La tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Canale di segnalazione:
https://ischool.wallbreakers.it

Cosa si può (e NON si può) segnalare

Possono essere oggetto di segnalazione:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e delle società private, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo;
  • violazioni di disposizioni normative dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e delle società private, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo.

NON possono essere oggetto di segnalazione:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al
    decreto n. 24/2023;
  • segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.